Proseguendo l’analisi dei vari punti programmatici di fondamentale importanza per la ripresa economica e sociale italiana, il n. 3 presenta una sintesi delle necessità nel dover ricreare fiducia nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Fin troppo spesso, infatti, i cittadini sono lasciati al loro destino intrappolati talvolta nelle maglie di una burocrazia in cui la p.a. tende a non dare risposte, o a dir meglio a voler sembrare un’ostacolo per i cittadini.
Si deve tener conto, invece, che le istituzioni, la p.a. in generale per come strutturata nei suoi organi dirigenziali, esecutivi ed elettivi, necessita di alcune riforme strutturali primo tra i quali la concezione di supporto nei confronti di autonomi e partite Iva, partendo dalla base di alcuni principi fondamentali. La stessa pubblica amministrazione, si regge infatti sulle tasse pagate dai cittadini, dalle imprese, e quindi deve rispondere al proprio datore di lavoro che formalmente è lo stato ma di fatto sono poi i cittadini.
Il rapporto dovrebbe quindi essere di servizio, di collaborazione.
Il contribuente, con l’attuazione del programma, deve riuscire a vedere la P.A. non più in ottica di mantenimento e con l’attuale sfiducia. Purtroppo sono molte situazioni che pregiudicano questo risultato e il nostro Programma è proteso a migliorare l’elemento fiduciario.
Il Programma prevede questi punti, per ristabilire il rapporto fiduciario con i contribuenti:
⇒ Compensazione debiti e crediti
Noi proponiamo che sia per legge sempre prevista la possibilità di operare la compensazione di un credito con la PA, con qualsivoglia tipologia di debito verso la PA.
La ratio: non è ammissibile che se un contribuente è contemporaneamente a credito e a debito con lo Stato, sia valorizzata solo la sua posizione di debitore per perseguitarlo. Sono noti infatti casi di imprese addirittura fallite nonostante forti posizioni creditorie nei confronti dello Stato che non pagava.
⇒ Costituzionalizzazione dei diritti del contribuente
Il nostro Programma prevede che i principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente assurgano a rango costituzionale o comunque che per legge sia previsto che il mancato rispetto di tali principi renda insanabilmente nullo l’atto della PA.
La ratio: Spesso i principi dello Statuto restano lettera morta. Infatti chi ha avuto un accertamento o un contenzioso tributario sa che sono enunciazioni più formali che sostanziali. Bisogna quindi prevedere una conseguenza grave per la violazione dei principi.
⇒ Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di risposta
Il nostro Programma prevede che, quanto una P.A. non risponde al contribuente nel tempo previsto da norme o regolamenti/circolari interne dell’Ente, sia per legge prevista una sanzione da versare al contribuente che subisce il ritardo e che tale sanzione sia a carico personalmente del responsabile a ciò deputato. A sua volta il responsabile avrà diritto di rivalsa sui funzionari/impiegato a cui aveva delegato il compito.
La ratio: Spesso il cittadino che si rivolge per una pratica alla P.A. inizia una lunga odissea, fatta di rimbalzi da un ufficio all’altro e da proroghe.
Pertanto- posto che tutte le procedure debbono essere semplificate e ridotte al massimo- quelle che residuano devono avere riferimenti, responsabili e tempi certi. In buona sostanza l’omesso svolgimento di un incarico nei tempi prefissati non deve restare un problema dei cittadini.
⇒ Riduzione dei dipendenti della P.A. a parametri europei
⇒ Limiti alla discrezionalità nell’autotutela
La buona fede e la correttezza dell’Ente devono prevalere sulla mera discrezionalità.
Il nostro Programma prevede, nel caso in cui i contribuenti non impugnino nei termini delle cartelle esattoriali ma queste siano evidentemente frutto di errori della P.A.,
debbano essere annullate senza che la P.A. possa rifiutarsi eccependo la propria discrezionalità.
La ratio: I contribuenti meno accorti talvolta lasciano scadere i termini di impugnazione delle cartelle esattoriali senza sapere che la pretesa diventa definitiva ed ha valore di titolo esecutivo. Tuttavia capita che in realtà tali cartelle contengono grossolani ed evidenti errori, per cui la pretesa dello Stato è chiaramente indebita. Tuttavia a termini scaduti possono essere annullate solo dalla P.A. in sede di autotutela. In tali casi è frequente che la P.A. si rifiuti di annullare, facendosi forza sul fatto che ormai il contribuente non possa fare nulla per evitare di pagare le somme.
Il principio della buona fede della P.A. deve essere tale da impedire che la discrezionalità si spinga al punto di rifiutare l’annullamento di un atto che contiene un errore evidente.